Articolo 1 -Denominazione e Sede
E’ costituita una associazione no-profit denominata “The Compression Therapy study Group” – con sigla “CTG”, con sede legale Via Kyoto, 51 – 50126 Firenze c/o F.I.M.O. srl.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:
a) Studiare la terapia compressiva in flebolinfologia e nei suoi vari aspetti teorici e pratici attraverso studi e programmi di ricerca scientifica.
b) Promuovere la terapia compressiva favorendo tutti gli aspetti tecnici, logistici, formativi e sanitari legati allo sviluppo dei metodi di studio e cura della patologia venolinfatica.
c) Promuovere e realizzare programmi di studio e ricerca interdisciplinari sulla terapia compressiva nelle varie branche specialistiche (angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia, ginecologia e ostetricia, ortopedia, urologia ecc.).
d) Promuovere e realizzare programmi di studio e ricerca interdisciplinari sulla terapia compressiva nella profilassi e terapia del tromboembolismo venoso.
e) Promuovere l’informazione sull’uso corretto della terapia compressiva (in particolare tutori elastici e bende) alla classe medica, paramedica e alla popolazione in generale.
f) Definire e migliorare le varie metodologie e tecniche con la ricerca di nuove conoscenze di fisiopatologia e con lo studio ed il perfezionamento di nuove metodologie, tecniche, strumenti, terapie, protocolli, indagini e piani di lavoro che servano agli scopi dell’Associazione, collaborando in ciò con le Università, le Aziende Ospedaliere, le ASL e con altri soggetti pubblici e privati del settore.
g) Favorire mediante borse di studio, contributi e premi, concorsi o pubblicazioni, il progetto di attività sul piano scientifico attinenti agli scopi dell’Associazione.
h) Promuovere e sviluppare incontri culturali fra le società scientifiche straniere e nazionali aventi anche in parte finalità analoghe.
i) Organizzare Congressi e Simposi, Eventi e Corsi di formazione, Stages pratici a livello locale, nazionale o internazionale per medici, paramedici e specialisti del settore affidando a terzi la gestione organizzativa, amministrativa e logistica.
j) Svolgere attività di tutela, collaborazione e supporto delle Associazioni che si interessano al benessere ed alla salute pubblica, per quanto riguarda la flebologia e le patologie ad essa correlate, con particolare riguardo all’oggetto dell’Associazione.
k) Patrocinare la pubblicazione di lavori scientifici collaborando con le Università o altri Enti pubblici e privati preposti alla ricerca scientifica.
L’Associazione è apolitica e partecipa solo a manifestazioni aventi fini scientifici, culturali, sociali e formativi.
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobile che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Non è presente alcun fondo di dotazione iniziale dell’associazione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Invece l’adesione all’Associazione per i Membri Onorari e gli Associati non comporta l’esborso di una quota associativa. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti liberali per sostenere la vita societaria.
Articolo 5 - Associati
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che avranno aderito all’invito formulato dal Direttore Scientifico, su segnalazione di particolari meriti o per interessi scientifici nel campo specifico, e dopo approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio di Presidenza.
Possono fare parte dell’Associazione medici, paramedici, infermieri, operatori sanitari, personalità, persone fisiche ed Enti pubblici o privati, con i loro legali rappresentanti, cultori od attivi nel settore flebolinfologico e patologie correlate, in particolare modo gli esperti nella terapia compressiva.
Articolo 6 – Organo dell’Associazione
Il Consiglio di Presidenza, di cui fanno parte:
• il Presidente Fondatore;
• il Direttore Scientifico;
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• il Direttore del Collegio dei Delegati Regionali;
• i Consiglieri;
• i membri del Collegio dei Delegati Regionali.
Il Presidente Fondatore è riconosciuto nella persona del Prof. Fabrizio Mariani, carica conferita ad vitam o fino alle proprie volontarie dimissioni. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
Articolo 8 – Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione è formato dai Soci Fondatori ed Ordinari, le cui cariche verranno aggiornate ogni tre anni, salvo eventuale diversa decisione ratificata dal Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza può essere rieletto massimo due volte nella stessa composizione di cariche e deve essere formato da un minimo di quattro persone.
Al Consiglio di Presidenza è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Propone, vota e delibera a maggioranza assoluta le variazioni statuarie, delibera circa i bilanci, i conti preventivi e consuntivi, approva i programmi dell’attività scientifica e formativa. A parità di voti prevale quello del Direttore Scientifico. Sono ammesse le deleghe in carta libera in un numero massimo di tre.
Il Consiglio di Presidenza nomina e ratifica le cariche, stabilisce le sue mansioni che sono di tipo logistico, amministrativo e politico, rappresentando la difesa dell’immagine scientifica e didattica dell’Associazione, i rapporti con Enti e Strutture. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Direttore Scientifico, o in sua assenza dal Presidente Fondatore o dal Consigliere più anziano. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Direttore Scientifico lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due/terzi) dei componenti. Il Consiglio di Presidenza assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. I verbali di ogni riunione del Consiglio di Presidenza, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
Il Consiglio di Presidenza elegge il Direttore Scientifico, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore ed i Membri del Collegio dei Delegati Regionali, il Comitato Scientifico ed i Membri Onorari. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta il Direttore Scientifico. Il Consiglio di Presidenza si convoca senza formalità alcuna ma, in caso di necessità, con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data di convocazione o via fax o e-mail almeno cinque giorni prima. In assenza del Direttore Scientifico le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide, ancorché non formalmente convocate, purché siano presenti il 75% dei Consiglieri.
Articolo 9 – Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico ha la legale rappresentanza dell’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Direttore Scientifico sovrintende alla conduzione delle attività scientifiche e formative, guidando il
Consiglio di Presidenza ed il Comitato Scientifico, e nomina, dopo consultazione con il Consiglio di Presidenza, i Delegati Regionali dell’Associazione.
Articolo 10 - Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Comitato Scientifico, che sottoscrive insieme al Direttore Scientifico, e coadiuva il Direttore Scientifico ed il Consiglio di Presidenza nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali del Consiglio di Presidenza e del Comitato Scientifico, nonché del Libro degli Associati all’Associazione stessa.
Articolo 11 - Tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione, in associazione con il Direttore Scientifico, e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 12 – Direttore del Collegio dei Delegati Regionali
Il Direttore del Collegio dei Delegati Regionali collabora con il Direttore Scientifico alle attività scientifiche e congressuali dell’Associazione, coordinando in maniera fattiva tutte le attività territoriali dell’Associazione stessa.
Articolo 13 – Collegio dei Delegati Regionali
Il Collegio dei Delegati Regionali promuove ed attua le iniziative scientifiche e le attività della Associazione a livello regionale, di concerto con il Direttore del Collegio dei Delegati Regionali. I Delegati Regionali vengono nominati dal Direttore Scientifico, dopo consultazione con il Consiglio di Presidenza, partecipano al Consiglio di Presidenza con un voto per ciascun Delegato Regionale.
Articolo 14 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è il motore ideativo e operativo scientifico dell’Associazione. Nell’ambito del proprio lavoro il Comitato Scientifico può istituire commissioni specialistiche, composte da Membri aderenti e/o Ricercatori non appartenenti all’Associazione, con il compito di sviluppare e promuovere studi, ricerche, corsi di aggiornamento e meeting.
Le commissioni sono coordinate da un medico o docente o ricercatore, come Responsabile del progetto di studio o di ricerca, impegnato nel settore relativo e nominato dal Comitato Scientifico.
A giudizio del Direttore Scientifico o del Consiglio di Presidenza, e dopo approvazione del Consiglio stesso, un Membro aderente o un Ricercatore può essere sostituito per una giusta causa relativamente agli scopi dell’Associazione, alle strategie del Consiglio di Presidenza e del Comitato Scientifico o relativamente al comportamento.
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque Membri, compreso il Direttore Scientifico ed il Segretario, ed è presieduto dal Direttore Scientifico e formato da tutti gli Associati aderenti, proposti dal Direttore Scientifico ed approvati dal Consiglio di Presidenza. Il Comitato Scientifico si riunisce quando ne faccia richiesta il Direttore Scientifico, il Segretario o cinque Membri congiuntamente. Il Comitato Scientifico si convoca senza formalità alcuna ma, in caso di necessità, con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data di convocazione o via fax o e-mail almeno cinque giorni prima. In assenza del Direttore Scientifico il Comitato Scientifico è presieduto dal Segretario o, in sua assenza, dal Membro più anziano in carica. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ivi compreso il Direttore Scientifico. A parità di voti prevale quello del Direttore Scientifico. Sono ammesse le deleghe in carta libera in un numero massimo di tre. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide, ancorché non formalmente convocate, purché siano presenti almeno il 75% dei Membri.
Articolo 15 – Membri Onorari
Il Direttore Scientifico o il Presidente Fondatore, con voto a maggioranza assoluta del Consiglio di Presidenza, nominano i Membri Onorari. Tali Membri saranno individuati tra esperti di chiara fama nazionale ed internazionale, ed in base alla qualità dei lavori scientifici pubblicati, oppure tra coloro i
quali abbiano contribuito in modo determinante allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della terapia compressiva. I Membri Onorari non avranno diritto di voto. La qualifica di Membro Onorario sarà sempre riservata al Presidente in carica ed ai past-presidents del CIF (Collegio Italiano di Flebologia).
Articolo 16 – Composizione Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza in essere sarà in carica fino al 31 Dicembre 2019, eccetto il Presidente Fondatore ad vitam, e poi verrà rinnovato ogni due anni. Nel primo semestre dell’anno 2019 il Consiglio di Presidenza provvederà alla ratifica delle cariche vacanti ed alla scelta del coordinamento di immagine dell’Associazione, ai collegamenti con le altre società scientifiche, alla definizione degli specifici incarichi dei singoli componenti ed alla definizione delle linee programmatiche iniziali dell’attività anche sul piano scientifico.
Articolo 17 - Bilancio Consuntivo e Preventivo
Gli esercizi dell’associazione chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Presidenza è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre ad approvazione. Dal bilancio deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono il Consiglio di Presidenza convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 18 - Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 19 - Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 20 - Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Articolo 21 - Legge Applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, nonché alle altre leggi in materia.